Con la sentenza n° 3339/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito la differenza principale tra rifiuti e sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
La distinzione interessa ai fini dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 c. 1 e 2 del suddetto decreto e di inquinamento ambientale ex art. 452 bis del Codice Penale.
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